Pubblicato nel B.U. 2 dicembre 1986, n. 54.
(1) Viene ammesso all'esame di diploma l'allievo che abbia superato positivamente gli esami di passaggio nelle singole materie e che abbia frequentato il minimo stabilito di ore di tirocinio pratico.
(2) Per l'ammissione all'esame di diploma i candidati sono tenuti a presentare i seguenti documenti:
(3) Ambedue i certificati non possono essere stati emessi in data anteriore a tre mesi.