Pubblicato nel B.U. 2 dicembre 1986, n. 54.
(1) Gli allievi sono tenuti a partecipare attivamente alle lezioni e a tutte le altre attività previste dal corso.
(2) Le assenze dalle lezioni, per qualsiasi motivo, devono essere immediatamente giustificate e motivate per iscritto, in caso di malattia mediante certificato medico.
(3) Le ore di tirocinio pratico non svolte, sia per giustificati motivi che non devono essere comunque recuperate. L'ammissione all'esame di diploma avviene solamente qualora sia stato raggiunto il numero minimo previsto di ore di tirocinio.