Pubblicato nel B.U. 2 dicembre 1986, n. 54.
(1) Le UU.SS.LL. mettono a disposizione della scuola di ostetricia i mezzi scientifici e clinici necessari al corso stesso per il raggiungimento dei suoi fini, ed assicurano l'accesso ai reparti ed alle strutture in dotazione, che necessitano per le esercitazioni pratiche e per il tirocinio.
(2) Garantiscono inoltre la collaborazione del personale medico e di operatori sanitari non medici, in numero e con le modalità concordate con la direzione del corso.
(3) I responsabili dei singoli reparti e settori interessati ammettono gli allievi ai servizi, per lo svolgimento del tirocinio pratico e prestano la propria collaborazione in accordo con il direttore del corso, vigilando inoltre sullo svolgimento del tirocinio stesso.