Pubblicato nel B.U. 2 dicembre 1986, n. 54.
(1) Ai sensi del punto 8. e 9.2. dell'allegato 1 alla legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, (" Piano sanitario provinciale 1983 - 1985") e dell'articolo 2 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, la formazione delle ostetriche rientra direttamente nella competenza della Provincia.
(2) L'istituzione di scuole e corsi per la formazione di ostetriche è subordinata al parere espresso dal comitato di cui agli articoli 14 e 15 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28.