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m) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 201)
Regolamento di attuazione della formazione dei medici di base

1)

Pubblicato nel B.U. 16 dicembre 1986, n. 56.

Art. 1 (Numero di posti di tirocinio per medici di base)

(1) Annualmente, entro il mese di marzo, la Giunta provinciale fissa il numero di posti di tirocinio per medici di base che può essere messo a concorso dalle Unità sanitarie locali; il tirocinio è previsto dalla legge provinciale 11 marzo 1986, n. 10.

Art. 2 (Messa a concorso di posti di tirocinio per medici di base)

(1) Entro il 1° giugno di ogni anno le Unità sanitarie locali mettono a concorso i posti di tirocinio per medici di base il cui numero è fissato dalla Giunta provinciale.

Art. 3 (Ammissione ai posti di tirocinio per medici di base)

(1) Sono ammessi ai posti di tirocinio per medici di base i medici in possesso della cittadinanza italiana, residenti nella Provincia di Bolzano ed in possesso dell'attestato di bilinguismo previsto dall'articolo 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni.

(2) Chi aspira ad un posto di tirocinio per medici di base deve presentare relativa domanda in carta da bollo all'Unità sanitaria locale allegandovi i seguenti documenti:

  • -  certificato di nascita
  • -  certificato di cittadinanza
  • -  certificato di residenza
  • -  diploma dell' esame di Stato per medici
  • -  certificazione concernente l' iscrizione all'albo professionale presso l'Ordine dei medici della Provincia di Bolzano
  • -  eventuali certificati di servizio e di lavoro, che devono essere confermati dal direttore medico e dall' amministrazione del servizio
  • -  attestato di bilinguismo per il gruppo A

(3) Il Consiglio d'amministrazione dell'Unità sanitaria locale, in base ai titoli presentati, predispone una graduatoria degli aspiranti seguendo i criteri concernenti i concorsi stabiliti con decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, in particolare ai sensi dell'articolo 36 del citato decreto.

Art. 4 (Formazione teorica e pratica)

(1) La formazione professionale a medico di base ha la durata di tre anni e per i primi trenta mesi si svolge secondo quanto disposto al punto 9.5.1 dell'allegato 1 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1. "Piano sanitario provinciale 1983 - 1985". modificata con legge provinciale 11 marzo 1986, n. 10, e per i rimanenti sei mesi a scelta dell'Unità sanitaria locale nelle seguenti specializzazioni:

  • -  ortopedia - traumatologia, minimo un mese
  • -  servizio di anestesia e di rianimazione, minimo un mese.
  • -  servizio per l' igiene e la sanità pubblica, minimo un mese
  • -  nonché nei settori e servizi particolarmente prediletti dall' aspirante, minimo un mese.

I medici di base in tormazione possono inoltre, in caso di necessità, essere anche impegnati nel servizio di guardia medica notturna e festiva in forma attiva di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 2)

(2) Durante il tirocinio l'aspirante è tenuto a prestare servizio non solo in reparto ma, guidato, anche nel poliambulatori del rispettivo ospedale.

(3) Nei singoli settori gli aspiranti medici di base svolgono il tirocinio sotto la guida del rispettivo primario risp. responsabile del servizio. Il coordinatore dei servizi sanitari provvede a far ruotare gli aspiranti nei vari settori e servizi alle scadenze stabilite dalla legge.

(4) Qualora l'Unità sanitaria locale non dovesse disporre dei necessari settori e servizi, il candidato deve assolvere il tirocinio nel rispettivo settore in un'altra Unità sanitaria locale. A tal fine, nelle Unità sanitarie locali, le amministrazioni sono tenute a prendere le misure organizzative necessarie, tenendo presente che devono essere corrisposti gli stipendi dell'Unità sanitaria locale di provenienza.

(5) Agli aspiranti medici di base per questo periodo non spetta l'indennità trasferta.

(6) Il corso prescritto al punto 9.5.2 dell'allegato 1 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1. e successive modifiche ed integrazioni viene organizzato dall'Assessorato alla sanità in collaborazione con l'Ordine dei medici e con l'Ordine dei dentisti della Provincia di Bolzano.

(7) La partecipazione al corso viene valutata come periodo regolare di servizio.

(8) La partecipazione al corso viene certificata.

2)

Comma così integrato dal D.P.G.P. 7 settembre 1987, n. 14.

Art. 5 (Assenze)

(1) Il tirocinio può essere interrotto solamente per i motivi previsti per il personale di ruolo ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 761/1979 e D.P.R. 348/1983.

Art. 6 (Diploma di tirocinio)

(1) Al termine del tirocinio, ai medici di base viene rilasciato un diploma sottoscritto dal competente coordinatore dei servizi sanitari, dal Presidente dell'Unità sanitaria locale e dall'Assessore provinciale alla sanità.

Art. 7 (Trattamento economico)

(1) Durante il tirocinio all'aspirante medico di base spetta il trattamento economico previsto per un medico assistente in formazione.

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