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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 settembre 1983, n. 181)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente "Profili professionali per le attività di commesso di vendita, commesso di vendita di alimentari, commesso di vendita di abbigliamento, libraio, droghiere e operatore d'ufficio e durata dei periodi di apprendistato e della scuola professionale"

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1)

Pubblicato nel B. U. 2 novembre 1983, n. 56.

Art. 6 (operatore d'ufficio/operatrice d'ufficio)

(1) Il profilo professionale dell'operatore d'ufficio comprende le seguenti attività, conoscenze e tecniche:

  • -  conoscenza della dattilografia;
  • -  conoscenza relativa a stesura ed impostazione di lettere;
  • -  capacità di usare telefono, macchina da scrivere, calcolatrice ed altri mezzi d' ausilio in dotazione in un ufficio;
  • -  conoscenze relative a calcolo salari e stipendi, calcolo costi/spese fatturazione;
  • -  elaborazione statistiche;
  • -  attività amministrative relative alla presa in consegna e consegna di merci, alla gestione scorte di magazzino, al controllo magazzino ed alla gestione materiali;
  • -  inventario;
  • -  posta in arrivo e in partenza;
  • -  conoscenza di base della contabilità;
  • -  conoscenze del calcolo commerciale;
  • -  conoscenze della tenuta cassa, dei pagamenti e delle operazioni di credito;
  • -  conoscenze di base relative al diritto commerciale;
  • -  conoscenze dell' organizzazione aziendale;
  • -  conoscenze del servizio postale, ferroviario e di altri servizi di trasporto;
  • -  conoscenza della registrazione e della tenuta schedari ed archivi;
  • -  conoscenza relativa alle modalità di pagamento ed al provvedimento ingiunzionale;
  • -  conoscenza delle lingue ufficiali della Provincia;
  • -  conoscenze fondamentali dei diritti e doveri previsti dal contratto di apprendistato e dai contratti collettivi del lavoro.

(2) La durata del periodo di apprendistato è di due anni e mezzo, quella della scuola professionale di due anni.