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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 settembre 1983, n. 181)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente "Profili professionali per le attività di commesso di vendita, commesso di vendita di alimentari, commesso di vendita di abbigliamento, libraio, droghiere e operatore d'ufficio e durata dei periodi di apprendistato e della scuola professionale"

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1)

Pubblicato nel B. U. 2 novembre 1983, n. 56.

Art. 3 (Commesso di vendita di abbigliamento/commessa di vendita di abbigliamento)

(1) Il profilo del commesso di vendita di abbigliamento comprende le seguenti attività, conoscenze e tecniche:

  • -  consulenza tecnica ed informazioni riguardanti le caratteristiche, l' uso, il funzionamento ed il trattamento nonché le differenze di prezzo e di rifinitura della merce del ramo specifico;
  • -  conoscenze delle caratteristiche e della lavorazione di fibre tessili ed altri prodotti di materie prime;
  • -  conoscenze relative al modo di trattare (cura) prodotti tessili e abbigliamento;
  • -  riconoscere e valutare tipo e qualità dei diversi tessuti;
  • -  conoscenza delle tendenze della moda;
  • -  conoscenze dei tipi e delle grandezze dei prodotti tessili e di abbigliamento;
  • -  informazione riguardante gli articoli di ricambio e gli accessori;
  • -  informazione riguardante le novità offerte sul mercato;
  • -  rilascio di scontrini di cassa nonché compilazione di bollette di accompagnamento, di ricevute fiscali e di certificati di garanzia;
  • -  imballaggio e consegna della merce;
  • -  comportamento in caso di reclami e disbrigo degli stessi;
  • -  accettazione di ordinazioni;
  • -  disbrigo di lavori di inventario;
  • -  tenere lo schedario delle merci e dei clienti;
  • -  redigere inventari e note delle commissioni;
  • -  capacità di condurre dialoghi di vendita (in relazione ai seguenti aspetti: saluto, individuazione della richiesta del cliente, presentazione della merce, definizione dell' acquisto, acquisto complementare e congedo dal cliente);
  • -  curare i rapporti con la clientela nonché capacità di comunicazione nelle lingue ufficiali della Provincia;
  • -  conoscenze degli strumenti pubblicitari e delle forme di propaganda;
  • -  conoscenza e capacità relative all' esecuzione di lavori ornamentali;
  • -  conoscenze relative alla presa in consegna e relativo controllo, al magazzinaggio ed al trattamento della merce;
  • -  capacità per quanto riguarda l' uso del telefono, del registratore di cassa e di altri mezzi tecnici ausiliari;
  • -  conoscenze fondamentali relative al mercato, alla formazione dei prezzi, ai costi ed al calcolo; - capacità riguardanti l' indicazione del prezzo;
  • -  conoscenze relative ai pagamenti e alla spedizione, alle modalità di consegna e di pagamento, al procedimento ingiunzionale;
  • -  conoscenze di base relative alla corrispondenza ed al calcolo commerciale;
  • -  conoscenze fondamentali dei diritti e doveri previsti dal contratto di apprendistato e dai contratti collettivi del lavoro;
  • -  conoscenze delle norme sanitarie e di sicurezza.

(2) La durata del periodo di apprendistato è di due anni e mezzo e quella della scuola professionale di due anni.