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b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 dicembre 1982, n. 211)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10, "Istituzione dei consultori familiari"

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1)

Pubblicato nel B.U. 22 febbraio 1983, n. 9.

Art. 5 (Frequenza di corsi, seminari o altre iniziative specifiche non organizzate direttamente dalla Provincia)

(1) La partecipazione degli operatori dei consultori a corsi, seminari di studio e altre iniziative specifiche non organizzate direttamente dalla Provincia o dai consultori nell'ambito dei loro bilanci viene favorita dalla Giunta provinciale.

(2) I corsi ai quali gli operatori dei consultori familiari partecipano si distinguono in:

  • a)  corsi di formazione;
  • b)  corsi di aggiornamento (congressi, seminari e convegni su specifici temi).

Gli operatori dei consultori familiari che partecipano ai corsi di formazione possono richiedere alla Provincia autonoma, attraverso il proprio consultorio, l'ottenimento del rimborso delle spese di viaggio, delle eventuali quote di partecipazione e delle spese di vitto ed alloggio derivanti dalla iscrizione e partecipazione ai corsi di formazione. La domanda va corredata di idonee notizie e documentazioni (durata del corso, termine di scadenza per l'iscrizione, località, tema trattato, operatore o operatori interessati, struttura organizzatrice, costo ecc.). La Provincia può autorizzare la frequenza al corso, assumendosi direttamente tutte le spese e corrispondendo ai partecipanti il trattamento di missione e le indennità di viaggio previsti per i dipendenti provinciali. Possono essere ammessi a questo beneficio gli operatori che abbiano un rapporto continuativo di lavoro subordinato o di consulenza. L'autorizzazione viene disposta mediante un decreto dell'assessore competente, su parere del Comitato provinciale per i consultori familiari, espresso in tempo utile per l'iscrizione al corso in questione. Per quanto attiene la frequenza ai convegni, congressi e seminari di aggiornamento e simili da parte degli operatori di consultori familiari, questa può essere disposta nell'ambito del bilancio di previsione di ciascun consultorio e rientrare nel finanziamento di cui all'articolo 22, norme integrative, Piano Sanitario 1983 - 1985. 2)

(3) La partecipazione ai corsi, seminari od altre iniziative, deve essere documentata dalla dichiarazione di frequenza rilasciata dall'organo organizzatore.

(4) La data di inizio dei corsi di preparazione ed aggiornamento organizzati direttamente dalla Provincia e la cui frequenza è obbligatoria per i singoli operatori di consultori, deve essere comunicata almeno sei mesi prima. Detti corsi non possono superare la durata di sei giorni.

2)

Comma sostituito dal D.P.G.P. 6 settembre 1985, n. 15.

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ActionActiona) Legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 dicembre 1982, n. 21
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