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b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 agosto 1982, n. 161)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6: Ordinamento delle piste da sci

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1)

Pubblicata nel Supplemento ordinario al B.U. 5 ottobre 1982, n. 46.

Art. 3 (Documentazione)

(1) Per il rilascio del benestare all'apprestamento di un'area sciabile di cui all'articolo 6 della legge per la quale non siano necessari lavori di costruzione, va presentata la seguente documentazione:

  • 1)  domanda,
  • 2)  inserimento del tracciato (pista da sci e relativo impianto di risalita) sul relativo estratto del piano urbanistico comunale, firmato dal progettista e dal richiedente,
  • 3)  relazione tecnica illustrativa, firmata dal progettista e dal richiedente con le seguenti indicazioni: descrizione delle caratteristiche tecniche della pista di sci e motivazione in ordine alla necessità dell' impianto sotto il profilo sportivo e turistico, proposta del grado di difficoltà, portata oraria dell'impianto di risalita, lunghezza, dislivello e larghezza media della pista nonché i dati di cui al punto 3) dell'articolo 6 della legge,
  • 4)  in caso di richiesta per imposizione della servitù di pista vanno indicati sulla rispettiva mappa catastale i relativi terreni con indicazione della superficie da asservire.

(2) Qualora siano necessari lavori di costruzione o di movimento di materiale alla documentazione di cui sopra vanno allegate inoltre quattro copie del relativo tracciato sulla mappa catastale e quattro copie del progetto esecutivo presentato per l'ottenimento della concessione edilizia riguardante quel tratto, per il quale sono previsti dei lavori di costruzione. Le sezioni longitudinali devono essere riportate almeno in scala 1:1000 mentre le sezioni trasversali vanno rappresentate almeno in scala 1:200. Ove necessario l'Ufficio provinciale competente potrà richiedere, nei casi suindicati, ulteriori documenti ritenuti necessari.

(3) Il parere per l'inserimento nel piano urbanistico rispettivamente per la modifica dello stesso di cui all'articolo 3, quarto comma della legge viene rilasciato verso presentazione dei documenti previsti dai punti 1), 2) e 3) del presente articolo. Ove necessario l'Ufficio provinciale competente potrà richiedere ulteriori documenti ritenuti utili.

(4) Il parere di massima di cui all'articolo 6, punto 6) della legge viene rilasciato verso presentazione dei documenti previsti dai punti 1) e 2) del presente articolo. Ove necessario l'Ufficio provinciale competente potrà richiedere ulteriori documenti utili.

(5) Tutti i pareri previsti dalla legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, e successive modifiche vengono rilasciati verso presentazione dei documenti previsti dai punti 1) e 2) del presente articolo con l'indicazione delle modifiche eventualmente progettate.

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