In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1981, n. 401)
Regolamento di esecuzione della L.P. 21 agosto 1978, n. 46, relativamente all'accertamento sanitario e all'assistenza protesica agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 2 febbraio 1982, n. 6.

Art. 16 (Rinnovo delle forniture protesiche)

(1) La nuova fornitura della medesima protesi è consentita nei casi di usura, rottura accidentale, smarrimento della protesi o per motivi di accrescimento degli assistiti minori.

(2) Del medesimo tipo di protesi può essere autorizzata la nuova fornitura quando siano trascorsi almeno sei mesi dalla precedente autorizzazione a seconda del tipo di protesi e delle altre circostanze di cui in seguito e che la riparazione non sia economicamente conveniente.

(3) La richiesta di nuove forniture deve essere corredata da idonea documentazione o dichiarazione nei casi di rottura o smarrimento.

(4) La fornitura di calzature ortopediche può essere rinnovata per adulti dopo almeno 12 mesi, per i minori, di norma, dopo 6 o 12 mesi a secondo dell'età, ove strettamente necessario anche prima della scadenza di 6 mesi, tenendo conto delle peculiari esigenze legate all'accrescimento dei minori.

(5) Il rinnovo della fornitura protesica può essere autorizzato, col rispetto degli intervalli intercorsi dalla precedente fornitura di seguito precisati:

apparecchi tutori per alterazioni vertebrali
(minerve, busti ortopedici, ecc.):   1 anno

protesi estetica comune per amputato d'arto superiore   4 anni

protesi estetica in resina per amputato d'arto superiore   6 anni

protesi lavorativa comune per amputato d'arto superiore.   3 anni

protesi lavorativa in resina per amputato d'arto superiore   7 anni

protesi pneumatica per arto superiore   6 anni

protesi mio-elettrica per arto superiore   7 anni

protesi per amputato di coscia o disarticolazione
coxo-femorale   3 anni

protesi in resina a contatto totale per amputato di coscia   4 anni

protesi comune per amputato di gamba   2 anni

protesi di resina a contatto totale per amputato
di gamba   3 anni

protesi comune o in resina per piede   1 anno

(6) La sostituzione delle protesi ortopediche già fornite ai minori assistiti deve essere autorizzata, anche in deroga al periodo minimo di 6 mesi, tenendo conto di tutti i fattori, dovuti all'età evolutiva dei soggetti, che possono determinare la necessità di frequenti rinnovi.

(7) La sostituzione delle carrozzelle ortopediche può essere autorizzata nei seguenti termini:

  • -  carrozzella con movimento a mano: alla distanza di 6 anni
  • -  la stessa, se l' invalido esercita attività lavorative o sportive: alla distanza di 3 anni
  • -  carrozzella con motore a scoppio: alla distanza di 6 anni
  • -  carrozzella a trazione elettrica: alla distanza di 5 anni.

(8) La fornitura di mezzi speciali quali le carrozzelle ortopediche, i deambulatori, i letti ortopedici, gli elevatori e simili la cui fornitura non è soggetta ad adattamenti per necessità di ordine medico, nonché per altri presidi non può essere ripetuta, salvo rare eccezioni ampiamente documentate e motivate.

(9) La nuova fornitura di protesi acustiche e laringofoni ad adulti può essere concessa a distanza di 3 anni dalla prima fornitura; le protesi acustiche possono essere rinnovate ai minori ogni qualvolta si rende necessario adottare un apparecchio di diverse caratteristiche tecniche, comunque non prima che siano trascorsi 12 mesi.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActiona) Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 29
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1981, n. 40
ActionActionAccertamento sanitario
ActionActionAssistenza protesica
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5 (Scopi dell'assistenza protesica)
ActionActionArt. 6 (Protesi e calzature ortopediche, presidi ortopedici e curativi, ausilii speciali)
ActionActionArt. 7
ActionActionArt. 8 (Prescrizione)
ActionActionArt. 9 (Condizioni generali di fornitura)
ActionActionArt. 10 (Fornitura delle calzature ortopediche)
ActionActionArt. 11 (Fornitura di protesi acustiche)
ActionActionArt. 12 (Fornitura di protesi ottiche)
ActionActionArt. 13 (Fornitura di protesi laringofonetiche)
ActionActionArt. 14 (Fornitura di carrozzelle ortopediche)
ActionActionArt. 15 (Protesi e ausilii speciali non ammessi)
ActionActionArt. 16 (Rinnovo delle forniture protesiche)
ActionActionArt. 17 (Riparazione e manutenzione delle protesi)
ActionActionArt. 18 (Protesi fornite da ditte estere)
ActionActionArt. 19 (Presa in consegna)
ActionActionArt. 20 (Disposizioni finali)
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 25 ottobre 1989, n. 9
ActionActione) Legge provinciale12 ottobre 2007, n. 9
ActionActionf) Legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12
ActionActiong) Legge provinciale 17 novembre 2020, n. 13
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 3 marzo 2023, n. 7
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico