(1) Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di accertamento, la commissione sanitaria deve invitare il richiedente a sottoporsi alla visita di accertamento, indicandone il luogo, il giorno e l'ora.
(2) Qualora l'interessato, a seguito di due inviti, non si presenti alla visita e non giustifichi tale assenza, l'Ufficio competente procede all'archiviazione della pratica.
(3) La Commissione sanitaria valuta lo stato della minorazione determinandone il grado, accerta la recuperabilità nonché la possibilità della frequenza dei corsi di addestramento, adottando metodi scientifici e, in caso di presunta invalidità totale e permanente basandosi su approfonditi accertamenti diagnostici da effettuarsi, ove necessario, anche dopo adeguato periodo di osservazione presso centri o cliniche spezializzate o presso ospedali dotati degli appositi servizi. Contemporaneamente definisce inoltre la prognosi e formula proposte di recupero o assistenziali valutando sia le condizioni di vita del soggetto, sia l'esistenza di accessibili servizi di recupero adeguati al caso.
(4) Per la validità dell'adunanza e dei referti emessi dalla commissione è richiesta la presenza di tutti i membri.
(5) Qualora se ne ravvisi la necessità a causa del numero degli aspiranti, le visite possono aver luogo presso ambulatori siti in località decentrate.