(1) L'aspirante al tirocinio deve presentare domanda in carta legale, entro i termini indicati dall'amministrazione ospedaliera.
(2) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.
(3) Nella domanda l'interessato deve indicare:
- a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana;
- c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) la data del conseguimento del diploma di laurea e di abilitazione all' esercizio professionale;
- f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i titoli che danno diritto a riduzione della durata del tirocinio.
(4) L'aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità e sotto pena di decadenza l'eventuale esclusione dalla corresponsione dell'assegno mensile ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25.
(5) L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della cittadinanza e della buona condotta.
(6) Il concorrente deve unire alla domanda di partecipazione la dichiarazione di appartenenza ad uno dei gruppi linguistici della provincia, nonché apposita certificazione da cui risulti il punteggio riportato negli esami di profitto e di laurea. Può, altresì, allegare tutti i documenti, titoli scientifici e di carriera che creda opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
(7) L'aspirante può allegare l'attestato di conoscenza delle due lingue.
(8) I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.