Pubblicato nel B.U. 27 novembre 1979, n. 59.
(1) Gli aspiranti al corso devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio in proprio dell'attività artigiana di calzolaio a norma della legge provinciale.
(2) La domanda di ammissione deve essere presentata, in carta legale, all'Assessore provinciale alla Sanità entro il termine che verrà stabilito di anno in anno. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: