Pubblicato nel B.U. 27 novembre 1979, n. 59.
(1) Il diploma di maestro artigiano calzolaio ortopedico già rilasciato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla Provincia ai sensi della legge provinciale sull'artigianato, abilita all'esercizio, in provincia di Bolzano, delle mansioni di cui al precedente articolo.
(2) I maestri artigiani calzolai residenti in provincia di Bolzano, in possesso dell'analogo titolo di calzolaio ortopedico conseguito all'estero ed ivi legalmente riconosciuto, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale all'esercizio delle mansioni di cui all'articolo precedente, limitatamente al territorio della provincia di Bolzano. 2)
(3) Al fine della verifica della corrispondenza del titolo estero gli interessati devono allegare alla domanda, da presentarsi all'Assessore provinciale alla Sanità;
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 83 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.