Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1979, n. 25.
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22, nel testo tedesco di ogni articolo di questo decreto la dizione "Labortechniker" è sostituita con la dizione "medizinisch-technische Assistenten".
(1) Il consiglio direttivo può indire una sessione straordinaria dell'esame di diploma per gli allievi che, per gravi e giustificati motivi, non abbiano potuto partecipare alla prima o seconda sessione.4)
Gli articoli 5, 7, 8 e 9 sono stati sostituiti dall'art. 2 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22.