Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1979, n. 25.
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22, nel testo tedesco di ogni articolo di questo decreto la dizione "Labortechniker" è sostituita con la dizione "medizinisch-technische Assistenten".
(1) L'esame per il conseguimento del titolo di abilitazione è indetto in due sessioni.
(2) Alla prima sessione sono ammessi gli allievi dell'ultimo corso di scuola, o dell'ultima fase di corso di formazione che hanno conseguito la media di almeno sei decimi in ciascuna materia di insegnamento. Alla seconda sessione, sono ammessi gli allievi che hanno conseguito una votazione inferiore ai sei decimi, in non più di tre materie.
(3) L'ammissione dell'allievo alla prima o seconda sessione è altresì subordinata al regolare espletamento del tirocinio pratico, con l'osservanza del monte ore minimo prestabilito.
(4) L'esame di diploma consiste nella discussione di un caso pratico, attinente alle materie di insegnamento, sul quale l'allievo ha elaborato una tesi scritta.
(5) L'esame di diploma è sostenuto innanzi ad apposita commissione, nominata dalla Giunta provinciale e composta da:
Gli articoli 5, 7, 8 e 9 sono stati sostituiti dall'art. 2 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22.