Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1979, n. 25.
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22, nel testo tedesco di ogni articolo di questo decreto la dizione "Labortechniker" è sostituita con la dizione "medizinisch-technische Assistenten".
(1) Col presente regolamento viene disciplinata, ai sensi dell'articolo 1 lettera b) della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, la formazione di operatori sanitari non medici rivolta al conseguimento delle qualificazioni di:
non disciplinate dalle leggi in vigore.3)
L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 16 marzo 1981, n. 8.