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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 settembre 1977, n. 401)
Regolamento di esecuzione del 4° comma dell'articolo 11 della L.P. 17 agosto 1976, n. 36, relativo al prolungamento dell'orario giornaliero per la frequenza da parte dei bambini nelle scuole materne provinciali.

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1)

Pubblicato nel B.U. 4 ottobre 1977, n. 49.

Art. 4

(1) Il prolungamento dell'orario nelle sezioni delle scuole materne provinciali ai sensi del presente regolamento è ammesso per un massimo di quattro ore giornaliere.

(2) Il servizio connesso con il prolungamento dell'orario giornaliero è espletato da personale supplente nominato dall'Amministrazione provinciale a norma degli articoli 57 o 58 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

(3) A ciascuna sezione di scuola materna ad orario prolungato è assegnata una insegnante supplente di scuola materna. L'assegnazione di assistenti supplenti di scuola materna nelle sezioni ad orario prolungato avviene nel rispetto dei criteri stabiliti per l'assegnazione di personale assistente dall'articolo 10 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.