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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 settembre 1977, n. 401)
Regolamento di esecuzione del 4° comma dell'articolo 11 della L.P. 17 agosto 1976, n. 36, relativo al prolungamento dell'orario giornaliero per la frequenza da parte dei bambini nelle scuole materne provinciali.

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1)

Pubblicato nel B.U. 4 ottobre 1977, n. 49.

Art. 3

(1) L'ammissione alla frequenza delle sezioni ad orario prolungato, qualora ricorrano i presupposti di cui alla lettera a) del precedente articolo 1, avviene su domanda del padre del bambino, o di chi ne fa le veci, indirizzata alla competente Direzione didattica di scuola materna. La domanda deve essere corredata da uno stato di famiglia, da una dichiarazione del datore di lavoro o da altra documentazione attestante l'attività lavorativa dei genitori del bambino, o di coloro che ne fanno le veci, fuori di casa e dalla quale risulti l'orario giornaliero, nonché da documentazione idonea dalla quale si possa determinare il reddito complessivo derivante dalle attività lavorative dei genitori o di coloro che ne fanno le veci.

(2) L'ammissione dei bambini per i quali si ravvisi la necessità per motivi familiari o socio-educativi, della frequenza delle sezioni ad orario prolungato, avviene su motivata proposta della equipe medico psico-pedagogica di cui agli articoli 1 e 95 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, indirizzata alla competente Direzione didattica di scuola materna. La proposta deve essere accompagnata dall'assenso scritto del padre del bambino o di chi ne fa le veci, nonché da uno stato di famiglia.