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c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 301)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61: Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi

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1)

Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 6 settembre 1977, n. 44.

Art. 6 (Smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 6 della legge provinciale)

(1) La potenzialità degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani deve essere calcolata in base alla produzione del momento, maggiorata dell'incremento previsto per almeno 15 anni, del bacino di produzione al servizio del quale l'impianto viene destinato. L'impianto sarà, in quanto possibile, progettato su almeno due unità; la realizzazione del progetto potrà essere programmata in fasi successive.

(2) Gli impianti di smaltimento devono essere dotati di strade di accesso che consentano l'agevole transito dei mezzi addetti al servizio di raccolta o di trasferimento; il percorso dovrà essere tale da ridurre al minimo gli eventuali inconvenienti arrecati alla popolazione residente nelle zone circostanti.

(3) Tutti gli impianti di smaltimento devono essere dotati di apparecchiature per la pesatura dei quantitativi di rifiuti conferiti.

(4) La fossa di accumulo deve avere capacità sufficiente a contenere i rifiuti raccolti in non meno di tre giorni di produzione e deve essere conforme alle disposizioni contenute nella legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, sull'inquinamento atmosferico, e nel suo regolamento di esecuzione.

(5) È in ogni caso esclusa la cernita manuale.

(6) Se il sistema di trattamento richiede l'uso di acqua dovrà essere previsto, per quanto possibile, il suo riciclo.

(7) Quando lo smaltimento è previsto mediante incenerimento, totale o parziale, dovranno essere rispettate le norme previste dalla legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, e dal suo regolamento di esecuzione, ed inoltre le seguenti prescrizioni:

  • a)  il contenuto di incombusti nelle scorie non deve superare globalmente il 4% del loro peso totale e deve risultare inferiore al 2% per quanto riguarda gli incombusti putrescibili;
  • b)  il calore prodotto dall' incenerimento quando la potenzialità e l'ubicazione dell'impianto rendano economicamente conveniente la sua utilizzazione, dovrà essere recuperato, sia per uso tecnologico che per riscaldamento o/e, quando possibile, per produzione di energia elettrica.

(8) Quando lo smaltimento è previsto mediante trasformazione in compost, dovranno essere rispettate le norme seguenti:

  • -  la scelta del terreno destinato al deposito ed alla eventuale fermentazione del prodotto e lo scarico delle acque meteoriche che siano state contaminate dal compost, devono avvenire in conformità a quanto prescritto dalla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, e dal suo regolamento di esecuzione, per le attività di carattere industriale;
  • -  gli scarichi della lavorazione debbono essere inceneriti o smaltiti sul terreno nelle discariche controllate.

(9) Quando lo smaltimento è previsto con sistemi che consentano il recupero di parte dei materiali contenuti nei rifiuti, devono essere assicurate le migliori condizioni igieniche del ciclo operativo e dei prodotti ottenuti. Qualora venga prevista la produzione di mangimi zootecnici, devono essere rispettate le norme vigenti in materia.

(10) Quando lo smaltimento è previsto mediante compattazione, i liquami scaricati nella fase di compressione dei rifiuti devono essere raccolti e trattati in conformità a quanto prescritto dalla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, e dal suo regolamento di esecuzione, per le attività di carattere industriale.

(11) Si definisce scarico controllato il metodo di smaltimento dei rifiuti solidi o semisolidi sul terreno, condotto secondo tecniche che evitino l'insorgere di pericoli e di inconvenienti per la salute pubblica e che nel rispetto di tali esigenze, consentano la migliore utilizzazione della superficie a disposizione.

(12) Con riferimento alle esigenze di sicurezza e di tutela contro l'inquinamento, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche ed ambientali, di cui all'articolo 6 secondo comma, della legge provinciale, dovranno essere rispettate le seguenti norme:

  • a)  La realizzazione di una discarica controllata è vietata:
    • 1.  su pendii potenzialmente franosi salvo la realizzazione di opportune opere di sistemazione;
    • 2.  nei laghi, negli stagni, nei corsi d' acqua perenni, nei fossati e nelle cave con presenza d'acqua, nonché nelle zone di inondazione ed esondazione di rivi, torrenti e fiumi ed in tutti gli altri casi previsti da leggi provinciali, a meno che non vengano predisposte adeguate opere di difesa contro le piene, le inondazioni e le infiltrazioni;
    • 3.  nella zone di rispetto dei punti di prelievo di acqua destinata prevalentemente ad uso potabile-domestico, definitivo del regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63;
    • 4.  in tutte le zone dove lo scarico dei rifiuti viene espressamente vietato dalle vigenti leggi.
  • b)  La realizzazione delle discariche controllate è ammessa:
    • 1.  in aree potenzialmente subsidenti (terreni comprensibili) solo previa verifica che i cedimenti temibili, in relazione alle caratteristiche meccaniche dei litotipo costituenti suolo e sottosuolo e sovraccarico dovuto ai rifiuti non rechino danno alle opere esistenti o previste;
    • 2.  per tempi limitati e definiti, in aree destinate a verde pubblico, per consentirne l' eventuale bonifica ed il recupero a parchi, giardini, ecc.;
    • 3.  nelle cave di sabbia, ghiaia, argilla ed a strati misti, asciutte, nelle cave di materiali litoidi e nelle coltivazioni minerarie esaurite, nonché nelle zone di subsidenza (sprofondamento) dovuta a lavori minerari abbandonati, previo accertamento del giacimento e della cessazione di ogni valore economico anche futuro.

In tutte queste aree la discarica è ammissibile, senza opere di impermeabilizzazione, solo se le caratteristiche idrogeologiche e l'ubicazione della cava in relazione alla rete idrografica ed alle falde, sono tali da garantire che la velocità di inquinamento, dovuto all'infiltrazione di acqua piovana, di fondo o sorgiva attraverso il deposito, sia inferiore alla capacità depurativa del sottosuolo;

  • 4.  nelle linee di impluvio e nei rivi temporanei e sulle rive dei corsi d' acqua perenni, solo se i lineamenti geomorfologici ed idrologici sono tali da garantire la stabilità della discarica, e se le acque di infiltrazione non raggiungono il reticolo idrografico permanente e la falda, prima di aver subito una sufficiente depurazione naturale;
  • 5.  nelle zone paludose che non hanno più utili qualità ecologiche, salvo controindicazioni di natura idrogeologica.
  • c)  Risultano particolarmente adatti alla realizzazione della discarica:
    • 1.  i terreni di scarso valore agricolo, incoltivabili e improduttivi. Nella scelta va tenuto conto delle esigenze di ordine paesaggistico e delle caratteristiche idrogeologiche ed ambientali della zona;
    • 2.  le aree rimaste libere dopo la costruzione, l' allargamento o la rettifica delle strade, gli avvallamenti (buche, fossati) asciutti ed i pendii stabili, quando non esistano controindicazioni di natura idorogeologica, paesaggistica ed ecologica.
  • d)  Per le aree di cui alle precedenti lettere b) e c), le acque di infiltrazione, inquinate dal contatto con i rifiuti, non debbono poter raggiungere, prima di aver subito una sufficiente depurazione naturale, una falda utilizzata ad uso potabile.

L'entità delle infiltrazioni va comunque ridotta al minimo, disponendo opere di drenaggio e deviando i piccoli corsi d'acqua che eventualmente attraversano l'area prescelta. Nel caso sussista il pericolo di inquinamento di acque non ricettive di scarichi, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63 e del relativo regolamento di esecuzione, si devono adottare delle misure protettive, per impedire che l'acqua di percolazione possa raggiungere le suddette acque, quali l'impermeabilizzazione della discarica, la raccolta dell'acqua filtrata attraverso gli strati di rifiuti con un sistema di drenaggio ed allontanamento della stessa, prevedendone, se del caso, il riciclaggio mediante innaffiamento dei rifiuti, allo scopo di ripristinare l'umidità dello scarico.

La necessità di un trattamento di depurazione del percolato dipende esclusivamente dalla sua quantità e dal suo inquinamento; comunque lo smaltimento va effettuato nel rispetto dei limiti imposti dalla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, e suo regolamento di esecuzione.

  • e)  Nelle vicinanza dell' ubicazione della discarica deve essere disponibile materiale di copertura di natura omogenea, in grado di formare uno strato uniforme e tuttavia permeabile all'aria. Esso non deve contenere sostanze organiche in elevate percentuali, non deve screpolarsi nei mesi caldi, nè trasformarsi in fango nei periodi di pioggia. Particolarmente adatti risultano i materiali sabbiosi; da evitare quelli argillosi.

In mancanza di altro materiale idoneo, come materiale di copertura possono essere impiegati rifiuti solidi già mineralizzati, previa eliminazione delle parti più grossolane mediante vagliatura.

  • f)  La scelta dei terreni per l' ubicazione sia delle discariche controllate, sia degli impianti di trattamento, va subordinata all'elaborazione di una relazione geologica ed idrogeologica, onde appurare se esistono pericoli per l'inquinamento delle acque superficiali, e/o profonde, e se sia possibile il reperimento di adatto materiale di copertura.

Particolare cura dovrà essere posta nella sistemazione definitiva della discarica, che dovrà essere restituita all'ambiente opportunamente modellata e rinverdita.

  • g)  Nella scelta dell' area per la discarica e nella conduzione della stessa, deve essere tenuto in massimo conto il rispetto delle norme relative alla tutela del paesaggio.

In particolare dovranno essere evitate tutte le zone di rilevante interesse paesaggisticoambientale. Durante la conduzione della discarica dovranno essere adottate idonee misure (terrapieni riverditi, impianto di alberi o cespugli, ecc.) atte a togliere la diretta visuale dall'esterno sulla zona di scarico.

Particolare cura dovrà essere posta nella sistemazione definitiva della discarica che dovrà essere restituita all'ambiente opportunamente modellata e rinverdita.

  • h)  I confini dello scarico non devono essere a meno di 200 m da zone residenziali o produttive.
  • i)  Tutta l' area della discarica deve essere opportunamente recintata; l'accesso deve essere situato ad almeno 12 m dalla strada principale, essere realizzato con uno o più cancelli da chiudersi sempre in assenza del personale di sorveglianza.

Le strade interne al deposito devono essere rese transitabili in qualsiasi condizione, sistemandole con opportuno materiale, che dovrà essere disponibile presso il deposito stesso.

  • l)  Quando il deposito sia destinato ad essere utilizzato anche durante le ore di oscurità, l' entrata e le strade interne devono essere opportunamente illuminate.
  • m)  Per impedire durante le fasi di scarico, la dispersione dei materiali più leggeri, come carta o plastica, devono essere impiegati degli schermi mobili, da disporre opportunamente sul fronte di scarico.

Essi dovranno essere in rete metallica di altezza minima di 3 m e con maglia di 50 mm al massimo.

  • n)  Il personale addetto alla discarica deve poter disporre di adatti locali e servizi igienici e sanitari.

Per i mezzi mobili vanno previsti idonei ricoveri, nonché attrezzature per la manutenzione ordinaria.

Deve essere disponibile e mantenuta in perfetta efficienza una dotazione di pronto soccorso, completa di presidi medici contro eventuali avvelenamenti da disinfettanti; gli addetti allo scarico devono essere istruiti sulle norme di primo intervento sanitario.

  • o)  Occorre provvedere periodicamente al trattamento con disinfettanti del fronte di scarico, della superficie di ricoprimento appena ultimata, e delle zone interessate alla manovra degli automezzi. La frequenza di tali operazioni ed i periodi dell' anno in cui esse vanno condotte, devono essere stabiliti in funzione delle condizioni climatiche locali.

La derrattizzazione va eseguita secondo le prescrizioni stabilite dall'autorità sanitaria, da personale esperto, e deve interessare tutta l'area dello scarico.

  • p)  Nell' ambito dello scarico deve essere impedito il deposito di scorie non completamente estinte; è inoltre vietato l'incenerimento di materiali di rifiuto di qualsiasi tipo.

Nell'eventualità che si verifichino incendi devono essere sempre disponibili mezzi di rapido intervento; a tale scopo occorre poter sempre disporre di una riserva facilmente accessibile di idoneo materiale di ricoprimento ed inoltre si dovrà disporre di acqua proveniente dalla rete idrica pubblica o da un impianto autonomo ad uso antincendio.

  • q)  Per il deposito, la sistemazione ed il costipamento dei rifiuti, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
    • 1.  il terreno a disposizione per lo scarico va suddiviso in un certo numero di settori, ognuno dei quali deve essere completato, prima che si dia inizio ai lavori su un altro settore;
    • 2.  l' accesso allo scarico è consentito solamente a personale ed automezzi autorizzati. Lo scarico può essere anche concesso a terzi, limitatamente ad un orario stabilito, da esporre al cancello di ingresso.
    •   Lo scarico degli automezzi deve sempre essere effettuato sotto il controllo del personale responsabile;
    • 3.  i rifiuti scaricati vanno sistemati e costipati mediante opportuni mezzi meccanici, in strati, di altezza non superiore ai 2 m;
    • 4.  la scarpata laterale del deposito deve presentare pendenza inferiore ai 30° sull' orizzontale, quando si tratti di una sistemazione definitiva, ed inferiore ai 45° quando sia previsto l'ampliamento successivo dello scarico;
    • 5.  al termine di ogni giornata lavorativa tutte le superfici del deposito esposte all' atmosfera devono essere ricoperte con uno spessore di materiale inerte non inferiore ai 15 cm per il fronte di avanzamento e non inferiore ai 20 cm per le scarpate laterali e per la parte superiore del deposito;
    • 6.  il materiale di ricoprimento nella superficie piana del deposito deve essere livellato con cura, onde ridurre al minimo la formazione di pozze di acqua nei periodi di pioggia.
    •   Alla superficie è anche opportuno assegnare una debole pendenza, almeno dell'1%, che favorisca lo scorrimento delle acque meteoriche. Tutte le superfici devono essere ispezionate frequentemente, onde individuare spaccature e/o erosioni eventuali e ripristinare lo strato di copertura;
    • 7.  la costituzione dello strato finale, per quanto riguarda lo spessore e le caratteristiche sarà definita in funzione dell' utilizzazione successiva della discarica.

(13) Nel caso di abitazioni agricole, non comprese nella delimitazione territoriale di cui all'articolo 4 del presente regolamento, è ammesso lo scarico dei rifiuti in idonei depositi da ubicarsi, in quanto possibile, nelle prossimità delle abitazioni medesime, da realizzarsi secondo le prescrizioni di seguito indicate o, limitatamente per i rifiuti urbani classificati tali ai sensi del precedente articolo 2, nei depositi di stallatico.

(14) Nel caso di modesti insediamenti residenziali o di alberghi, costituiti da singoli immobili con volume non superiore a 2.500 m³ e di rifugi alpini, sempre non compresi nella delimitazione territoriale di cui all'articolo 4 del presente regolamento, è ammesso lo scarico dei rifiuti in idonei depositi da ubicarsi in prossimità degli insediamenti da realizzarsi secondo le prescrizioni di seguito indicate, solo nel caso in cui gli insediamenti stessi si trovino ad una distanza superiore ai 3 km, in linea di strada, comunque transitabile con autoveicoli, dal centro di raccolta o dall'impianto e deposito pubblico.

(15) È pure ammesso lo scarico dei rifiuti urbani in idonei depositi come precedentemente indicato, in tutti i casi in cui gli insediamenti non compresi nella delimitazione territoriale di cui all'articolo 4 del presente regolamento non siano serviti da una strada di accesso transitabile con autoveicoli.

(16) In tutti gli altri casi è fatto obbligo agli interessati di trasportare i rifiuti ai centri di raccolta o agli impianti e depositi pubblici.

(17) Le caratteristiche dei depositi come sopra autorizzati devono corrispondere alle norme generali previste per le discariche controllate di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) ed h) del precedente undicesimo comma.

(18) Alle disposizioni di cui ai precedenti commi può essere concessa deroga, da parte dell'Assessore provinciale competente, su conforme parere della terza Sezione del Comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali, qualora le discariche controllate o i depositi particolari, di cui sopra, abbiano carattere di urgenza e provvisorietà.

(19) La deroga potrà essere concessa solo a tempo determinato e non può comunque riguardare le disposizioni concernenti la sicurezza per l'inquinamento delle acque e per l'igiene in generale.

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