In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 301)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61: Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 6 settembre 1977, n. 44.

Art. 12 (Scarichi, depositi ed impianti di trattamenti esistenti, di cui all'articolo 15 della legge provinciale)

(1) Gli scarichi, i depositi e gli impianti di trattamento esistenti e relativi servizi di raccolta e di trasporto per i quali è fatto obbligo di presentare al Sindaco territorialmente interessato progetto e relazione, ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale, corrispondono al seguente elenco:

  • a)  impianti di incenerimento, di trasformazione in compost e riciclo di rifiuti solidi urbani, sia pubblici che privati;
  • b)  le discariche di rifiuti solidi urbani;
  • c)  le discariche non controllate e/o non autorizzate, di rifiuti di qualsiasi tipo;
  • d)  gli impianti di incenerimento per rifiuti di ospedali, case di cura, cimiteri, macelli; per oli e morchie;
  • e)  gli impianti di smaltimento ed i depositi i rifiuti industriali o rifiuti speciali;
  • f)  i depositi di fanghi provenienti da impianti di depurazione di acque, o pozzi neri, nonché ogni altro deposito di fanghi di qualsiasi tipo e provenienza;
  • g)  depositi di materiali di risulta di demolizione e scavi, cave e miniere;
  • h)  depositi di rottami e materiali di recupero;
  • i)  i depositi di liquame da aziende agricole industrializzate.

(2) I progetti e le relazioni dovranno essere presentati rispettando le procedure previste dagli articoli della legge provinciale, per l'autorizzazione sui nuovi servizi ed impianti.

(3) Il termine per la presentazione dei progetti è di 12 mesi dalla segnalazione fatta al Sindaco di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge provinciale.

(4) Il termine per l'adeguamento alle condizioni di esercizio volute dalla legge viene di volta in volta determinato nel parere espresso dall'Assessore competente di cui all'articolo 10 della legge provinciale.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActiona) Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6 
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 38
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 30
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2 (Classificazione, provenienza e composizione dei rifiuti di cui all'articolo 2 della legge provinciale)
ActionActionArt. 3 (Possibilità di scarichi di rifiuti in fognatura; limiti e criteri di cui all'articolo 3 della legge provinciale)
ActionActionArt. 4 (Delimitazione del servizio di raccolta relativo ai rifiuti urbani di cui all'articolo 4 della legge provinciale)
ActionActionArt. 5 (Criteri e disposizioni relative alla cernita dei rifiuti urbani, caratteristiche dei contenitori, dei locali di raccolta e dei mezzi di trasporto; periodicità della raccolta e del travaso dei rifiuti, di cui all'articolo 5 della legge provinciale)
ActionActionArt. 6 (Smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 6 della legge provinciale)
ActionActionArt. 7 (Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti di cui all'articolo 7 della legge provinciale)
ActionActionArt. 8 (Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali di cui all'articolo 8 della legge provinciale)
ActionActionArt. 9 (Domanda di autorizzazione per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 della legge provinciale)
ActionActionArt. 10 (Caratteristiche delle autorizzazioni all'esercizio, di cui all'articolo 11 della legge provinciale)
ActionActionArt. 11 (Vigilanza ed intervento del Laboratorio chimico provinciale di cui all'articolo 14 della legge provinciale)
ActionActionArt. 12 (Scarichi, depositi ed impianti di trattamenti esistenti, di cui all'articolo 15 della legge provinciale)
ActionActionArt. 13 (Rilevamento degli scarichi, dei depositi e degli impianti di trattamento, di cui all'articolo 16 della legge provinciale)
ActionActionArt. 14 (Coordinamento con altre disposizioni di legge di cui all'articolo 23 della legge provinciale)
ActionActiond) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 39
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1999, n. 69
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 2000, n. 50
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2003, n. 9
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45
ActionActioni) Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 11 giugno 2007, n. 35
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 29
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2013, n. 17
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico