Pubblicato nel B.U. 2 agosto 1977, n. 38.
(1) Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica forzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.
(2) È comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.
(3) L'eventuale "posto di cottura", annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianti di aspirazione forzata oppure di assorbimento sui fornelli.