Pubblicato nel B.U. 10 maggio 1977, n. 24.
(1) Il focolare è una istituzione di assistenza sociale che ospita un numero limitato di persone, offrendo loro un'esperienza di vita sul tipo della comunità familiare. Attraverso il rapporto con il gruppo e la guida del personale addetto, il focolare favorisce il reinserimento sociale e la ricerca di un lavoro confacente.
(2) Il focolare fornisce agli ospiti il personale di assistenza, l'alloggio, il riscaldamento e il telefono; le spese di mantenimento sono a carico degli ospiti, che vi provvedono con gli introiti del loro lavoro e con gli assegni di assistenza di base. 4)
Aggiunto dal D.P.G.P. 16 gennaio 1979, n. 3.