Pubblicato nel B.U. 10 maggio 1977, n. 24.
(1) Le sedute del Collegio tecnico sono valide quando intervengono il sovrintendente e almeno la metà dei membri assegnati.
(2) Esso delibera validamente con la maggioranza dei voti degli intervenuti.
(3) Si riunisce di norma una volta la settimana, in giorno prestabilito dal Collegio stesso e su convocazione straordinaria del sovrintendente, quando questo lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno 3 dei suoi membri.
(4) Per ogni riunione viene compilato un verbale delle decisioni, sottoscritto dal sovrintendente e dal segretario.
(5) In caso di impedimento o assenza del sovrintendente ne fa le veci il primario più anziano per servizio.