Pubblicato nel B.U. 10 maggio 1977, n. 24.
(1) Gli infermieri psichiatrici sono chiamati a svolgere gli atti di natura specificamente terapeutica di loro competenza (quali somministrazione di medicinali, assistenza all'esecuzione di esami clinici speciali e di terapie speciali, ecc.), e collaborano attivamente nelle iniziative decise dalla équipe tanto nella direzione preventiva, che terapeutica o riabilitativa.
(2) Gli infermieri devono essere disponibili a compiti analoghi nei vari servizi e tipi di lavoro, a seconda delle necessità.