Pubblicato nel B.U. 26 ottobre 1976, n. 46.
(1) Le apparecchiature da usarsi per la dialisi domiciliare debbono essere scelte tra quelle dichiarate idonee per tale scopo dalle case costruttrici. La scelta spetta al Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, previa consultazione con il dirigente del Servizio di emodialisi e rispettivamente la commissione di cui all'articolo 7 per le altre istituzioni.