Pubblicato nel B.U. 26 ottobre 1976, n. 46.
(1) Il programma di dialisi domiciliare, determinato ai sensi dell'articolo precedente, non può avere svolgimento, se il dirigente preposto al Servizio emodialisi, il quale può avvalersi a tali effetti della consulenza di un tecnico, non abbia previamente verificato: