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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 febbraio 1974, n. 151)
Approvazione del Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 362) , sulle istituzioni e provvidenze per lo sviluppo della formazione professionale

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1)

Pubblicato nel B.U. 26 marzo 1974, n. 13.

Art. 3

(1) All'esenzione o alla riduzione delle spese di cui al 3° comma dell'articolo 4 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36, ovvero alla determinazione dell'ammontare del contributo di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della medesima legge, provvede l'assessore competente sulla base degli importi e delle rette determinate anno per anno dalla Giunta provinciale e seguendo i seguenti criteri:

(2) Sono esenti dalle spese per vitto ed alloggio

  1. gli apprendisti non soggetti passivi d'imposta, frequentanti scuole professionali, qualora il reddito complessivo annuo del genitore o di chi ne fa le veci, soggetto passivo d'imposta accertato ai fini dell'imposta unica sul reddito delle persone fisiche, non sia superiore a lire 3.000.000, al netto di ogni ritenuta di legge;
  2. gli apprendisti frequentanti scuole professionali, qualora siano essi stessi soggetti passivi d'imposta per un reddito complessivo annuo, accertato nei modi di cui al punto a), non superiore a lire 1.500.000;
  3. coloro i quali frequentano corsi o istituti di formazione ed istruzione professionale, di cui al 1° comma dell'articolo 4 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36:
    1. se sono minori e non soggetti passivi d'imposta, in presenza delle condizioni di cui al precedente punto a);
    2. se sono essi stessi soggetti passivi d'imposta, in presenza delle condizioni di cui al precedente punto b).

(3) Spetta l'esenzione delle spese per vitto ed alloggio, nella misura del 50%, qualora i redditi di cui ai precedenti punti a), b) e c) superino per non più del 30% quelli indicati.

(4) Per gli anni scolastici 1973/74 e 1974/75 l'esenzione della spese di vitto ed alloggio, di cui al 3° comma dell'articolo 4 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36, sarà accordata alle persone indicate nel presente articolo, qualora il reddito accertato, ai fini dell'imposta complementare nei riguardi del capo-famiglia, rispettivamente per gli anni 1972 e 1973, non sia superiore ad un imponibile netto di lire 2.500.000.

(5) L'esenzione dalle spese di cui al precedente comma sarà accordata nella misura del 50% nei casi di redditi compresi tra lire 2.500.001 e lire 3.000.000.

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