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b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 ottobre 1970, n. 371)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 31 luglio 1970, n. 17, concernente l'assunzione di personale a contratto annuale

1)

Pubblicato nel B.U. 2 febbraio 1971, n. 5.

TITOLO I

Art. 1

(1) Il personale che la Giunta provinciale assumerà ai fini degli adempimenti di cui alla legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6, e per i compiti della programmazione economica, il cui contingente numerico massimo è fissato in 12 unità, deve possedere la laurea in ingegneria o architettura, oppure la laurea in legge o scienze economiche e commerciali o scienze politiche o sociali o matematica o scienze statistiche e demografiche.

(2) Il personale che la Giunta provinciale assumerà ai fini delle relazioni pubbliche, il cui contingente numerico massimo è fissato in 3 unità 2), deve essere iscritto nell'albo dei giornalisti - elenco professionisti o elenco pubblicisti.

(3) Il personale di cui al primo ed al secondo comma, oltre al possesso della cittadinanza italiana, deve possedere gli altri requisiti prescritti dell'articolo 27 ed articolo 29, secondo comma, della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, a prescindere dal limite massimo di età.

2)

Numero aumentato a 7 unità dall'art. 2 della L.P. 7 agosto 1978, n. 34, e dall'art. 5 della L.P. 16 gennaio 1992, n. 5.

Art. 2

(1) Al personale a contratto è di regola conferito il trattamento economico connesso alla qualifica di consigliere della gerarchia provinciale. Qualora esso abbia già precedentemente svolto attività professionale corrispondente od assimilabile alle funzioni affidate ed al titolo di studio posseduto, può essere attribuito il trattamento economico connesso alla qualifica di consigliere di Ia classe in caso di attività professionale almeno biennale, rispettivamente della qualifica di direttore di sezione in caso di attività professionale almeno quinquennale.

(2) Al personale tecnico (laureati in ingegneria o architettura) viene corrisposto inoltre un compenso non pensionabile nella misura dell'indennità annua speciale di cui alla legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 2, liquidata al personale di pari trattamento economico della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi tecnici addetto alla Ripartizione "Piano territoriale ed edilizia sociale". Tale compenso è liquidato posticipatamente in unica soluzione dopo la scadenza del periodo contrattuale qualora effettivamente adempiuto.

(3) Al personale a contratto addetto alle relazioni pubbliche ed iscritto nell'albo dei giornalisti - elenco professionisti od elenco pubblicisti - può essere attribuito in luogo del trattamento di cui al primo comma il trattamento economico corrispondente alle funzioni svolte previsto dal vigente contratto nazionale di lavoro dei giornalisti.

(4) Qualora le mansioni o funzioni affidate al personale a contratto comportino la prestazione di un orario di servizio inferiore a quello in atto per il rimanente personale provinciale, i trattamenti di cui sopra sono concessi in proporzione all'orario.

(5) In casi eccezionali che devono essere adeguatamente motivati, la Giunta provinciale può stabilire in luogo dei trattamenti di cui sopra, con esclusione pure del compenso previsto dal secondo comma del presente articolo, un compenso globale, fissato in relazione alla importanza dei compiti affidati.

Art. 3

(1) I contratti da stipularsi con il personale in oggetto non possono avere una durata superiore ad 1 anno e sono rinnovabili.

(2) Essi dovranno specificare:

  • a)  la data di inizio e la durata del rapporto contrattuale, nonché l' orario di servizio rispettivamente il carico orario richiesto;
  • b)  il titolo di studio e la durata dell' eventuale attività professionale già svolta o l'iscrizione nell'albo dei giornalisti;
  • c)  le funzioni affidate;
  • d)  il trattamento economico;
  • e)  il trattamento per il rimborso delle spese incontrate nello svolgimento dell' incarico;
  • f)  il trattamento assistenziale e previdenziale;
  • g)  l' esplicito riferimento alle norme del presente regolamento che formeranno parte integrante del contratto.

(3) Lo schema di contratto viene approvato dalla Giunta provinciale e stipulato dal Presidente della stessa.

Art. 4

(1) Per quanto concerne i doveri ed i diritti, la disciplina, i congedi, nonché le sanzioni disciplinari valgono, per il personale contrattuale, in quanto applicabili, le norme vigenti per il personale temporaneo provinciale.

Art. 5

(1) Il rapporto d'impiego sarà disciplinato secondo le norme del contratto-tipo allegato al presente regolamento.

TITOLO II
Contratto - Tipo di impiego

Art. 1

Con decorrenza dal ................. il Signor ...............................................
nato il ...................... a ........................ residente in ..............................
in possesso della laurea in ......................................................................
oppure iscritto all'albo professionale dei giornalisti dal ............................
e degli altri requisiti richiesti dell'articolo 1 del D.P.G.P. ...............................
........................................................... è assunto con le seguenti funzioni:
................................................ nella categoria del personale contrattuale
di cui alla legge provinciale 31 luglio 1970, n. 17.

Lo svolgimento delle funzioni di cui sopra comporterà l'espletamento del
seguente orario di servizio .....................................................................

Il presente contratto ha la durata di un anno ed è rinnovabile. I contraenti sono tenuti a manifestare almeno un mese prima della scadenza, la volontà di non provvedere alla rinnovazione.

Art. 2

Si dà atto che il sunnominato contraente ha già svolto attività professionale
corrispondente alle funzioni affidate per ...................................................

Il trattamento economico è fissato nella seguente misura ...........................
in conformità a quanto previsto dal D.P.G.P. n. ........................................
del ...........................

La tredicesima mensilità è concessa in misura proporzionale al numero di mesi di servizio prestato e la frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a tali effetti come mese intero.

Art. 3

L'impiegato è impegnato a prestare fedelmente il servizio in favore dell'Amministrazione provinciale secondo le direttive gerarchicamente impartite nell'ambito delle norme vigenti.

Per quanto riguarda l'osservanza delle norme di servizio, la disciplina ed in genere i diritti e i doveri dell'impiegato, si applicano al presente rapporto di impiego le norme vigenti per il personale temporaneo provinciale, se ed in quanto applicabili.

Ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale l'impiegato, sempreché non sia escluso dall'obbligo assicurativo, è iscritto per le assicurazioni sociali obbligatorie all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed alla Cassa mutua provinciale di malattia.

Art. 4

Per quanto attiene al riposo settimanale ed ai giorni festivi, valgono le disposizioni previste per il personale dei ruoli provinciali.

L'impiegato ha diritto ad un congedo retribuito di un mese o frazione di esso in caso di incarico inferiore all'anno.

Art. 5

I provvedimenti disciplinari a carico dell'impiegato sono adottati dal Presidente della giunta provinciale, su conforme deliberazione della Giunta, udita la commissione di disciplina. La commissione deve sentire l'interessato il quale ha facoltà di farsi assistere o rappresentare da persona di sua fiducia.

Art. 6

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si fa richiamo
alle disposizioni contenute nella legge provinciale 31 luglio 1970, n. 17, e nel
relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.G.P. .......................
registrato alla Corte dei Conti .............. il ................... reg. .........................
foglio .........................................................................................................

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