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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 novembre 1968, n. 671)
Regolamento di servizio per i capicantonieri e cantonieri

1)

Pubblicato nel B.U. 25 febbraio 1969, n. 8.

Art. 1 (Denominazione del cantone, della sottozona e della zona)

(1) A ciascun cantoniere è affidato un tratto di strada o cantone sul quale in via ordinaria deve esclusivamente impiegare l'opera propria, conformemente agli ordini e alle istruzioni del rispettivo capocantoniere agli ordini e alle istruzioni del rispettivo capocantoniere o capozona, con assoluto divieto di eseguire ordini e servizi per conto e interessi degli appaltatori o di estranei.

(2) Più cantoni stradali formano una sottozona, alla quale è preposto un capocantoniere; più sottozone formano una zona, alla quale è preposto un geometra capozona.

(3) Spetta all'Ingegnere capo di proporre all'amministrazione di determinare e di variare la lunghezza dei cantoni, il numero e l'estensione delle zone e sottozone, tenuto conto della lunghezza della rete stradale e del numero dei posti previsti nell'organico del personale.

Art. 2 (Permanenza sul cantone - Durata del lavoro)

(1) In ciascun giorno feriale dell'anno il cantoniere deve trovarsi di norma sul suo cantone, e percorrerlo per intero, ove non sia provveduto diversamente, fermandosi a lavorare dove si riscontrano maggiori necessità di riparazioni.

(2) L'orario di lavoro varia secondo le stagioni ed in conformità delle disposizioni che verranno impartite dall'amministrazione, fermo restando l'obbligo della prestazione di 45 ore lavorative per settimana ai sensi dell'articolo 11 della L.P. 12 novembre 1964, n. 16.

(3) I cantonieri ed i capicantonieri, in seguito a disposizioni scritte o verbali dell'ingegnere capo o del capo zona, sono tenuti alla prestazione di lavoro in ore eccedenti l'orario normale o in giorni festivi, con diritto al compenso orario per lavoro straordinario ovvero al ricupero delle ore di riposo in altro giorno non festivo della settimana.

(4) Durante le intemperie il cantoniere non deve abbandonare il proprio cantone, bensi ricoverarsi nel luogo più vicino, in modo da essere pronto ad ogni evenienza e riprendere il lavoro appena possibile.

Art. 3   2)

2)

Omissis.

Art. 4 (Trasferimento da un cantone all'altro)

(1) L'amministrazione, a suo giudizio insindacabile, può trasferire un cantoniere da un cantone ad un altro, tenendo anche presente quanto stabilito al secondo comma dell'articolo 90 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, ed all'ultimo comma del precedente articolo. Parimenti può essere trasferito il capocantoniere.

(2) Detti trasferimenti sono normalmente proposti all'amministrazione dall'Ingegnere capo.

(3) Il cantoniere ed il capocantoniere trasferiti d'ufficio hanno diritto alle indennità di trasferimento ed al rimborso delle spese secondo le vigenti disposizioni. Tale diritto non sussiste per i trasferimenti effettuati in accoglimento di domanda del cantoniere o del capocantoniere interessato.

Art. 5 (Attrezzi e vestiario in consegna ai cantonieri)

(1) L'amministrazione fornirà ad ogni cantoniere e capocantoniere:

  • 1)  un piccone a punta e taglio;
  • 2)  una zappa;
  • 3)  un badile e una pala da neve;
  • 4)  una carriola;
  • 5)  un falcetto;
  • 6)  un battitore stradale per la riparazione delle buche;
  • 7)  una lanterna;
  • 8)  segnali stradali vari (cavalletti, ecc.);
  • 9)  un libretto di servizio, di cui successivo articolo 7, nel quale verranno indicati, tra l' altro, la nota degli attrezzi ed utensili ricevuti in consegna.

(2) L'amministrazione inoltre potrà fornire a ciascun capocantoniere i seguenti attrezzi:

  • 1)  una cordella metrica;
  • 2)  una borsa con cinghia;
  • 3)  un doppio metro;
  • 4)  una paletta per la regolazione del traffico;
  • 5)  una torcia elettrica bicolore;
  • 6)  due triplometri in legno;
  • 7)  n. 6 paline in legno.

(3) I cantonieri e capicantonieri dovranno avere la massima cura per la buona conservazione degli oggetti ed utensili loro forniti dall'amministrazione.

(4) I cantonieri ed i capicantonieri saranno forniti degli indumenti in conformità delle norme di regolamento in vigore.

Art. 6 (Alloggio dei cantonieri)

(1) Ai cantonieri e capicantonieri non spetta alcun alloggio di servizio, ne alcuna indennità per alloggio.

(2) Eventuali alloggi di servizio potranno essere assegnati al personale cantoniere dietro pagamento di un canone che sarà stabilito dalla Giunta provinciale con proprio provvedimento.

Art. 7 (Libretto di servizio)

(1) Ciascun capocantoniere dovrà costantemente portare con se il libretto di servizio per presentarlo su richiesta di ogni superiore gerarchico preposto al servizio, affinché questi possa scrivervi gli ordini ed i rilievi che credesse opportuni.

(2) Il libretto di servizio, conterrà, fra l'altro:

l'orario di lavoro;

inventario attrezzi e macchinario della sottozona;

indirizzi e numeri telefonici;

elenco delle festività;

norme di comportamento (dal regolamento);

inventario indumenti dei cantonieri della sottozona; istruzioni varie (incidenti, statistiche, congedi, infortuni, ecc.);

pronto intervento e danni alluvionali.

Art. 8 (Doveri particolari del cantoniere)

(1) Sono di obbligo dei cantonieri tutti i lavori necessari per mantenere costantemente la strada e le sue pertinenze in ottimo stato, i lavori per la provvista dei materiali di rifornimento e loro distribuzione sulla strada, nonché quei lavori di maggiore entità che saranno disposti dall'Ingegnere capo.

(2) I principali lavori cui è tenuto il cantoniere sono perciò i seguenti, secondo che il piano viabile sia bitumato o a macadam:

  • 1)  tenere sgombere le pavimentazioni da materiali sciolti o immondizie di ogni genere;
  • 2)  appianare le solcature e le abrasioni delle strade a macadam e riempirle con ghiaia o pietrisco minuto;
  • 3)  spargere la ghiaia o il pietrisco, sia per parziali e piccoli risarcimenti, sia per più estesi ricarichi, secondo il bisogno ed in conformità degli ordini e delle istruzioni che verranno impartiti.
    I più estesi ricarichi avranno luogo soltanto nei tempi umidi e non mai durante i periodi di gelo o di siccità. In ogni caso, allo spargimento del materiale dovrà precedere la rimozione del fango. Tali operazioni dovranno essere eseguite in modo da conservare al piano stradale la sua sagoma normale.
    È vietato lo spandimento dei materiali non ancora misurati ed accettati dall'ufficio.
  • 4)  tenere ben regolate le banchine in modo che non presentino buche o depressioni ed abbiano il dovuto scolo verso i fossetti o le cunette laterali, tagliando con il falcetto le erbe alte che possono essere d' ingombro al transito ed al libero scolo della acque;
  • 5)  riparare tutte le degradazioni dei cigli e delle scarpate e degli arginelli con terra rivestita, ove occorra, di zolle erbose, utilizzando a tal uopo tutti gli espurghi della strada, restando rigorosamente vietato di addossare alle scarpate stradali in taglio gli espurghi delle banchine e della partita stradale, o di gettarli in rifiuto quando possano venire utilizzati;
  • 6)  rimuovere le materie che per frane o per altra causa venissero ad ingombrare la strada, provvedendo, nel caso di strade pavimentate, al lavaggio del piano viabile da materie argillose e allo spandimento di graniglia o sabbione per rendere tale piano antisdrucciolevole;
  • 7)  tenere costantemente spurgati i tombini ed i ponticelli, le bocchette di scarico delle acque ed i fossetti di scarico e quelli laterali, curando di non approfondirli mai oltre lo stretto necessario;
  • 8)  mantenere continuamente netti dalle erbe e da altre piante i muri appartenenti alla strada;
  • 9)  rompere, specialmente nei tratti in pendenza, il ghiaccio che si formasse sulla strada, ovvero spandervi sopra un leggero strato di sabbia o di altro materiale adatto;
  • 10)  sgomberare dalla neve il piano stradale, nei limiti delle possibilità materiali;
  • 11)  vigilare e curare le piantagioni appartenenti alla strada, avendo somma cura di rivestire, nei periodi opportuni, di talee e di pianticelle arboree le scarpate in rilevato;
  • 12)  spuntare i rami sporgenti dalle siepi e, quando ne sia il caso, informare l' ufficio addetto al servizio delle manutenzioni, per mezzo del capocantoniere, della necessità di intimare ai proprietari il taglio delle siepi all'altezza ed alla distanza regolamentare;
  • 13)  vigilare, per la sicurezza del transito, sui pali e fili del telegrafo, telefono e delle trasmissioni elettriche;
  • 14)  i cantonieri devono vigilare con ogni cura sulla conservazione dei materiali depositati lungo la strada e già misurati ed accettati d' ufficio, ed impedire che vengano dispersi o manomessi.
    Quando il cantoniere si accorga che l'approvvigionamento del materiale non corrisponde per qualità o quantità alle prescrizioni contrattuali, ovvero rilevi irregolarità nel modo di misurazione, e non gli riesca di impedire le predette irregolarità, deve immediatamente riferirne al capocantoniere.
  • 15)  in occasione di qualsiasi straordinario avvenimento lungo la strada od in vicinanza della stessa e che possa interessare il transito, il cantoniere dovrà immediamente avvertirne il capocantoniere, il quale provvederà a sua volta ad informare il capozona ovvero direttamente le competenti autorità;
  • 16)  è stato dovere dei cantonieri di prestare soccorso ai viandanti ed ai veicoli nel caso di intemperie o di disgrazie.

(2) Nell'esecuzione e circa l'opportunità dell'esecuzione dei lavori qui sopra indicati e in tutti gli altri che potessero occorrere alla conservazione della strada e delle sue pertinenze, i cantonieri debbono inoltre osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le istruzioni speciali ed aggiuntive che loro venissero impartite dal capozona o dal capocantoniere.

Art. 9 (Doveri particolari del capocantoniere)

(1) Il capocantoniere è tenuto a:

  • 1)  percorrere i cantoni sottoposti alla sua vigilanza e compresi nella propria sottozona, dovrà assicurarsi della presenza continua dei cantonieri sul lavoro e della buona manutenzione della strada.
    Nel caso di lavori importanti su qualche tratto di strada che richiedano la vigilanza ininterrotta del capocantoniere il capozona provvederà alla vigilanza giornaliera delle strade del gruppo nel modo che riterrà più opportuno;
  • 2)  curare che dai cantonieri siano fedelmente ed esattamente eseguite le disposizioni tutte contenute e richiamate nel presente regolamento, e dare precise istruzioni pratiche ai cantonieri sul miglior modo di esecuzione e sull' opportunità dei diversi lavori di manutenzione stradale, aiutandoli nell'esecuzione dei lavori medesimi;
  • 3)  osservare lo stesso orario dei cantonieri, di cui al precedente articolo 2, 2° comma;
  • 4)  esercitare la più rigorosa sorveglianza sugli approvigionamenti dei materiali, avvertendo immediatamente il capozona di qualsiasi eventuale inconveniente;
  • 5)  assistere alla misurazione dei materiali, controllare la quantità secondo le istruzioni del capozona e firmare le bollette di consegna;
  • 6)  compilare, sui modelli forniti dall' amministrazione, il rapporto mensile o quindicinale secondo le disposizioni del capozona.

Art. 10 (Accertamento delle contravvenzioni)

(1) È dovere dei cantonieri di vigilare e possibilmente impedire ogni infrazione alle prescrizioni disposte dalle vigenti leggi sui lavori pubblici e dal codice stradale.

(2) Qualora gli avvertimenti ed i buoni uffici del cantoniere non ottengano alcun effetto, egli dovrà fare subito rapporto al proprio capocantoniere, perché questi provveda a norma di legge all'accertamento delle contravvenzioni a carico del trasgressore.

Art. 11 (Inoltro della corrispondenza d'ufficio)

(1) Nei casi ordinari i cantonieri trasmetteranno i loro rapporti o le loro richieste all'amministrazione, per il tramite del rispettivo capocantoniere o tramite il capozona in occasione delle visite sulla strada da parte di quest'ultimo.

(2) Ai capicantonieri sarà inoltre rimborsata la spesa per l'impianto ed il funzionamento, nella loro abitazione, di un telefono di servizio.

(3) I cantonieri ed i capicantonieri hanno diritto ad ottenere mensilmente il rimborso delle spese per conversazioni telefoniche riguardanti il servizio, consentite nei soli casi di assoluta urgenza.

Art. 12 (Rinvio all'ordinamento del personale)

(1) Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili ai cantonieri ed ai capicantonieri provinciali le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale.

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