Pubblicato nel B.U. 25 febbraio 1969, n. 8.
(1) Ai cantonieri e capicantonieri non spetta alcun alloggio di servizio, ne alcuna indennità per alloggio.
(2) Eventuali alloggi di servizio potranno essere assegnati al personale cantoniere dietro pagamento di un canone che sarà stabilito dalla Giunta provinciale con proprio provvedimento.