Pubblicato nel B.U. 25 febbraio 1969, n. 8.
(1) In ciascun giorno feriale dell'anno il cantoniere deve trovarsi di norma sul suo cantone, e percorrerlo per intero, ove non sia provveduto diversamente, fermandosi a lavorare dove si riscontrano maggiori necessità di riparazioni.
(2) L'orario di lavoro varia secondo le stagioni ed in conformità delle disposizioni che verranno impartite dall'amministrazione, fermo restando l'obbligo della prestazione di 45 ore lavorative per settimana ai sensi dell'articolo 11 della L.P. 12 novembre 1964, n. 16.
(3) I cantonieri ed i capicantonieri, in seguito a disposizioni scritte o verbali dell'ingegnere capo o del capo zona, sono tenuti alla prestazione di lavoro in ore eccedenti l'orario normale o in giorni festivi, con diritto al compenso orario per lavoro straordinario ovvero al ricupero delle ore di riposo in altro giorno non festivo della settimana.
(4) Durante le intemperie il cantoniere non deve abbandonare il proprio cantone, bensi ricoverarsi nel luogo più vicino, in modo da essere pronto ad ogni evenienza e riprendere il lavoro appena possibile.