(1) È sempre ammessa, su richiesta di un consigliere/di una consigliera, la votazione per parti separate, purché il testo da votare possa essere distinto in più parti ciascuna con una propria completezza. Tale disposizione può essere applicata in occasione di votazioni su relazioni, articoli, ordini del giorno, mozioni ed emendamenti di ogni tipo.
(2) La richiesta può essere fatta verbalmente o per iscritto, ma non comporta il diritto a intervenire.