(1) Di regola tutte le votazioni, ad eccezione di quelle riguardanti l’elezione o la designazione di persone, sono svolte mediante procedimento elettronico.
(2) Il momento in cui viene dato inizio a questo sistema di votazione nonché le modalità per l’uso del procedimento elettronico e le modalità della gestione degli esiti di votazione sono fissate dall’Ufficio di presidenza. La relativa deliberazione disciplina le sanzioni per le assenze nonché tutti gli effetti della decisione di cui al comma 1 sulle disposizioni del regolamento interno, in particolare riguardo alla verifica del numero legale.
(3) Se il ricorso al procedimento elettronico non è possibile per motivi tecnici, la votazione si svolge in forma palese per alzata di mano oppure a norma degli articoli 79 e 80.