(1) Ogni deliberazione del Consiglio è valida quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, a eccezione delle materie e dei casi in cui sia prescritta una maggioranza diversa. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
(2) Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Consiglio; se pronunziate, non sono inserite né nel processo verbale né nel resoconto integrale.