(1) La censura comporta il divieto di accedere all’aula consiliare per la seduta successiva e comunque per un numero complessivo di sedute consecutive non superiore a quattro.
(2) Il numero delle sedute dalle quali il consigliere censurato/la consigliera censurata è escluso/esclusa viene proposto dal/dalla Presidente, sentito il collegio dei capigruppo, e deliberato dal Consiglio con votazione per voto palese, senza discussione. La decisione viene immediatamente comunicata all’interessato/all’interessata.
(3) Su richiesta del consigliere interessato/della consigliera interessata, lo stesso/la stessa deve essere sentito/ sentita dal collegio dei capigruppo per la durata massima di cinque minuti, decorsi i quali deve abbandonare la seduta del collegio.
(4) Per ogni seduta a cui un consigliere/una consigliera non può partecipare causa esclusione ovvero censura, viene detratto dalla diaria un importo doppio rispetto a quello previsto per l’assenza ingiustificata dalle sedute consiliari. Fino a quando il Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol provvederà all’erogazione delle indennità in favore dei consiglieri/delle consigliere provinciali, le detrazioni previste dal presente articolo verranno effettuate dal Consiglio regionale sulla base di una comunicazione scritta – inviatagli mensilmente dal/dalla Presidente del Consiglio provinciale – delle detrazioni da effettuare dalla diaria dei consiglieri interessati/delle consigliere interessate ai sensi della disciplina definita nei commi precedenti. Gli importi detratti rimangono nel bilancio del Consiglio regionale. 81)