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c) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 41)
Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.

Art. 59 (Apertura e chiusura delle sedute)

(1) Il/La Presidente del Consiglio dichiara aperta e chiusa la seduta.

(2) Il/La Presidente, dichiarata aperta la seduta, chiede che venga effettuato l’appello nominale dei consiglieri/delle consigliere, a conclusione del quale comunica i nomi degli assenti giustificati/delle assenti giustificate.

(3) Il Presidente comunica che è messo a disposizione il processo verbale della giornata precedente e che su di esso possono essere presentate richieste di rettifica, per iscritto, alla Presidenza entro la fine della seduta. Qualora non dovesse pervenire alcuna richiesta di rettifica, il processo verbale si considera approvato senza votazione. 67)

(4) Qualora invece dovessero pervenire richieste di rettifica al processo verbale, il/la Presidente, prima di chiudere la seduta, pone le stesse in discussione. Eventuali interventi non possono superare i tre minuti. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano. 68)

(5) Il/La Presidente comunica quindi al Consiglio le decisioni assunte dal collegio dei/delle capigruppo ai sensi dell’articolo 21 in merito al programma dei lavori nonché ulteriori eventuali informazioni. 69)

(6) All’inizio della sessione viene distribuito ai consiglieri/alle consigliere un elenco dei disegni di legge provinciale, dei progetti di legge di cui agli artt. 35 e 49 dello Statuto di autonomia, delle interrogazioni, delle mozioni e dei voti presentati a partire dalla precedente sessione. 70)

67)
L'art. 59, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 26, comma 1, dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
68)
L'art. 59, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 26, comma 2, dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
69)
L'art. 59, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 27, comma 1, dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
70)
L'art. 59, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 27, comma 2, dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
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