(1) Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
(2) Quando si trattino questioni riguardanti singole persone, il Consiglio può tuttavia deliberare, su richiesta scritta e motivata di almeno cinque consiglieri/consigliere, di riunirsi in seduta riservata. Prima della votazione possono parlare due consiglieri/consigliere a favore e due contro, per non più di cinque minuti ciascuno/ciascuna.