(1) Eccezion fatta per i casi previsti dal combinato disposto degli articoli 32, 48 e 49 dello Statuto di autonomia, la convocazione del Consiglio è fatta dal suo/dalla sua Presidente con invito da inviare ai consiglieri/alle consigliere e agli/alle eventuali componenti della Giunta non appartenenti al Consiglio a mezzo lettera raccomandata, al recapito indicato dagli stessi/dalle stesse a questo scopo, almeno cinque giorni lavorativi prima di quello stabilito per l'adunanza. Alla convocazione va allegato l'ordine del giorno.
(2) L’ordine del giorno è redatto dal/dalla Presidente del Consiglio.
(3) Nei casi di richiesta di convocazione straordinaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 32, 34 e 49 dello Statuto di autonomia, il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
(4) Qualora il/la Presidente consideri fondata la richiesta di una convocazione d’urgenza del Consiglio, i termini di convocazione vengono ridotti a quarantotto ore.
(5) La richiesta di convocazione straordinaria di cui al combinato disposto degli articoli 34 e 49 dello Statuto di autonomia deve indicare l'oggetto dell'argomento per il quale si chiede la convocazione e su cui il Consiglio è chiamato a decidere o a deliberare.