(1) Le commissioni hanno la facoltà di sentire il parere di esperti/esperte e/o - anche su richiesta degli interessati - di altre persone, in particolare rappresentanti di enti, associazioni e altri gruppi di interesse. Le commissioni possono anche richiedere al/alla Presidente del Consiglio che sia elaborato un parere scritto su un tema specifico.
(1/bis) Agli esperti/alle esperte invitati/ invitate dalla commissione, qualora non siano dipendenti provinciali o consiglieri/consigliere provinciali, viene corrisposto per il lavoro svolto e per la partecipazione alle sedute della commissione un compenso il cui ammontare è stabilito di volta in volta dal/dalla Presidente del Consiglio nel rispetto dei criteri e degli importi da definirsi mediante deliberazione dell’Ufficio di presidenza. Agli esperti/alle esperte sono altresì rimborsate, dietro presentazione della relativa documentazione, eventuali spese di viaggio nonché di vitto e alloggio ai sensi del regolamento sul trattamento di missione per i/le dipendenti provinciali. Le spese di vitto e alloggio possono essere anche assunte direttamente dal Consiglio.
(1/ter) I compensi e i rimborsi di cui al comma 1/bis non spettano alle persone sentite dalla commissione su loro richiesta.
(2) Per approfondire le proprie conoscenze nelle materie di competenza, le commissioni possono organizzare colloqui ed effettuare sopralluoghi anche fuori sede nonché compiere viaggi di studio, anche all’estero.
(3) Ogni iniziativa che comporti delle spese a carico del bilancio del Consiglio è subordinata al consenso del/della Presidente del Consiglio.