(1) Il/La presidente della commissione trasmette al/alla Presidente del Consiglio le relazioni sui disegni di legge pervenutigli/pervenutile entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei medesimi, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 87, comma 3.
(2) È facoltà del/della Presidente del Consiglio concedere una proroga al termine di cui al comma 1 non superiore a sessanta giorni, purché richiesta tempestivamente dal/dalla presidente della commissione. Qualora il/la Presidente del Consiglio non ritenga di concedere tale proroga, e in ogni caso per proroghe oltre sessanta giorni, competente a decidere rimane il Consiglio. Nel corso della relativa discussione possono intervenire il/la richiedente per l’illustrazione e due oratori/oratrici contro e due a favore per una durata massima di cinque minuti ciascuno/ciascuna. 55)
(3) Decorsi il termine di cui al comma 1 e quello eventuale di cui al comma 2 senza che gli/le sia pervenuta la relazione della commissione, il/la presidente iscrive il disegno di legge all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio, in occasione della quale il/la presidente della commissione relaziona sui lavori della stessa inerenti l'esame del disegno di legge. Su richiesta del/della presidente della commissione o di un altro consigliere/di un'altra consigliera, il Consiglio può deliberare il rinvio del disegno di legge alla commissione fissando un nuovo termine per il suo esame; un disegno di legge può essere rinviato alla commissione una sola volta. Se non vi è alcuna richiesta di rinvio o se la richiesta viene respinta, il disegno di legge rimane iscritto all'ordine del giorno del Consiglio. 56)