In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 41)
Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.

Art. 42 (Modalità per la discussione dei disegni di legge) 52)

(1) Qualora un/una componente della commissione ne faccia richiesta, viene data lettura della relazione accompagnatoria al disegno di legge; di seguito viene dichiarata aperta la discussione generale.

(2) Alle osservazioni dei componenti/ delle componenti della commissione rispondono un/una proponente o il/la presidente, dopodichè i/le componenti possono intervenire una seconda volta; anche in questo caso rispondono un/una proponente o il/la presidente, dopodiché la discussione generale viene dichiarata chiusa. Il tempo a disposizione di ciascun/ciascuna componente della commissione e del/della proponente del disegno di legge è di complessivi trenta minuti. 53)

(3) Il/La presidente pone quindi in votazione il passaggio alla discussione articolata.

(4) Se il passaggio non viene approvato, non si procede alla discussione articolata e il/la presidente della commissione rimette il disegno di legge al/alla Presidente del Consiglio con una relazione della commissione.

(5) Per la discussione articolata si applica la seguente procedura:

  1. i/le componenti della commissione e della Giunta provinciale nonché i presentatori/le presentatrici del disegno di legge possono presentare emendamenti – inclusi quelli finalizzati all'inserimento di articoli aggiuntivi – e subemendamenti, i quali sono esaminati separatamente nel senso che su ogni singolo emendamento ovvero subemendamento si discute e si vota a parte;
  2. per l'illustrazione dell'emendamento ovvero del relativo subemendamento il presentatore/la presentatrice ha 10 minuti a disposizione. Lo stesso tempo di parola viene concesso a ogni componente della commissione per intervenire in sede di discussione dell'emendamento ovvero del relativo subemendamento nonché alla Giunta provinciale per la sua presa di posizione;
  3. per la presentazione degli emendamenti – inclusi quelli finalizzati all'inserimento di articoli aggiuntivi – e dei subemendamenti si deroga dai termini di cui all'articolo 97/bis. Gli emendamenti e i relativi subemendamenti possono quindi essere presentati anche durante la seduta;
  4. ogni componente della commissione e della Giunta provinciale nonché i presentatori/le presentatrici del disegno di legge hanno a propria disposizione 10 minuti per intervenire nella discussione su un articolo;
  5. i consiglieri/le consigliere appartenenti ai gruppi consiliari non già rappresentati nella commissione possono presentare emendamenti diretti a inserire articoli aggiuntivi entro il termine e secondo le modalità di cui all'articolo 97/sexies, comma 1, e possono illustrare gli stessi nel corso della relativa discussione. 54)
52)
L'art. 42 è stato prima modificato dall'art. 27 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5, dagli articoli 19 e 20 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3 e dall'art. 25 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.
53)
L'art. 42, comma 2 è stato così modificato dall'art. 19 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
54)
L'art. 42, comma 5, è stato prima sostituito dall'art. 20 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3, e poi dall'art. 25 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979, n. 12
ActionActionb) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 15 novembre 1989, n. 9
ActionActionc) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4
ActionActionDISPOSIZIONI PRELIMINARI
ActionActionGLI ORGANI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
ActionActionIL BILANCIO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
ActionActionDISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA E DECADENZA
ActionActionLE COMMISSIONI LEGISLATIVE
ActionActionArt. 31 (Elezione del/della presidente, del/della vicepresidente e del segretario/della segretaria di ciascuna commissione)
ActionActionArt. 32 (Convocazione delle commissioni)
ActionActionArt. 33 (Ordine del giorno delle commissioni)
ActionActionArt. 34 (Assenza)
ActionActionArt. 35 (Decadenza da componente di commissione e dimissioni)
ActionActionArt. 36 (Sostituzione di componenti - partecipazione alle sedute in qualità di osservatore/osservatrice)
ActionActionArt. 37 (Validità delle sedute)
ActionActionArt. 38 (Segretezza delle sedute)
ActionActionArt. 39 (Deliberazioni delle commissioni diritto propositivo)
ActionActionArt. 40 (Processi verbali delle sedute)
ActionActionArt. 41 (Esame dei disegni di legge)
ActionActionArt. 42 (Modalità per la discussione dei disegni di legge)
ActionActionArt. 43 (Termini per l’esame dei disegni di legge)
ActionActionArt. 44 (Pareri, sopralluoghi e viaggi studio)
ActionActionArt. 45 (Pareri di altre commissioni e copertura finanziaria dei disegni di legge)
ActionActionArt. 46 (Relazioni delle commissioni)
ActionActionArt. 47 (Termini per la distribuzione delle relazioni)
ActionActionArt. 48 (Termini per le impugnative)
ActionActionArt. 49
ActionActionArt. 50 (Procedura in caso di annullamento o abrogazione di leggi provinciali)
ActionActionArt. 51 (Rinvio)
ActionActionDISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
ActionActionVOTAZIONI, NUMERO LEGALE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
ActionActionPROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE
ActionActionRELAZIONI E AUDIZIONI
ActionActionFUNZIONI DI CONTROLLO
ActionActionUSO DELLA LINGUA ITALIANA E TEDESCA
ActionActionDISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ActionActiond) Legge provinciale26 giugno 2009 , n. 3
ActionActione) Legge provinciale4 febbraio 2010 , n. 3
ActionActionf) Legge provinciale 19 settembre 2011, n. 10
ActionActiong) Legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3
ActionActionh) Legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 26
ActionActioni) Legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5
ActionActionj) Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11
ActionActionk) Legge provinciale 21 giugno 2021, n. 4
ActionActionl) Legge provinciale 12 maggio 2023, n. 8
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico