(1) Entro quindici giorni dalla prima seduta del Consiglio il/la Presidente del Consiglio nomina, sentiti i capigruppo/ sentite le capigruppo, la commissione di convalida.
(2) La commissione di convalida è formata, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 26, comma 1, da sette consiglieri/consigliere, i/le quali non possono rifiutare la nomina, né dare le loro dimissioni, né farsi sostituire. La nomina è fatta in ragione delle competenze necessarie a svolgere le funzioni di componente della commissione.
(3) Alla commissione di convalida spettano ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, commi 1 e 4, della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, recante ”Disposizioni sull’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno 2003”, esclusivamente gli accertamenti e le istruttorie sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri e delle consigliere, comprese quelle sopravvenute nel corso della legislatura. Gli accertamenti riguardano anche i/le subentranti ai consiglieri e alle consigliere comunque cessati/cessate dalla carica. La commissione esercita le sue funzioni sulla base della disciplina contenuta nel capo IIIbis.