(1) Il collegio dei/delle capigruppo è costituito dai/dalle capigruppo consiliari e dai/dalle componenti dell’Ufficio di presidenza, questi ultimi/queste ultime senza diritto di voto, a eccezione del/della Presidente. Esso è presieduto dal/dalla Presidente del Consiglio, che di norma lo convoca di propria iniziativa fissando l’ordine del giorno delle sedute. Il collegio dei/delle capigruppo può essere altresì convocato dal/dalla Presidente su richiesta di un singolo/ una singola capogruppo, e deve essere convocato, al di fuori dell'orario di seduta del Consiglio, ove lo richiedano almeno tre capigruppo. La richiesta deve contenere l’indicazione degli argomenti da trattare. 26)
(2) Il/La Presidente può invitare alla seduta del collegio dei/delle capigruppo il/la Presidente della Provincia o un suo delegato/una sua delegata componente della Giunta e i/le presidenti delle commissioni legislative; essi/esse non hanno tuttavia diritto di voto.
(3) Il collegio dei/delle capigruppo è validamente costituito con la presenza del/della Presidente e della maggioranza assoluta dei/delle capigruppo. Le decisioni assunte all’unanimità dal collegio dei/delle capigruppo in ordine agli argomenti di cui al comma 4 sono vincolanti per il Consiglio; in difetto di unanimità decide il Consiglio.
(4) Il/La Presidente convoca il collegio dei capigruppo/delle capigruppo per concordare il programma dei lavori del Consiglio e per chiarire tutte le questioni concernenti l’andamento delle sedute del Consiglio e delle commissioni legislative. 27)
(5) Il/La Presidente può inoltre sentire il parere del collegio dei/delle capigruppo su qualsiasi altro problema attinente l’attività consiliare.
L'art. 21, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.
L'art. 21, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 2 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.