(1) L'Ufficio di presidenza del Consiglio è composto dal/dalla Presidente, dai/dalle Vicepresidenti e da tre segretari questori/segretarie questore.
(2) Nell’Ufficio di presidenza deve essere rappresentata l’opposizione.
(3) In caso di elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, l'Ufficio di presidenza continua nell'esercizio delle proprie funzioni fino all'elezione di quello nuovo.