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c) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 41)
Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.

Art. 108/quater (Audizioni in Consiglio) 129)

(1) I/Le componenti della Commissione dei Sei e della Commissione permanente per i problemi della Provincia di Bolzano (misura 137 del Pacchetto) presentano al Consiglio provinciale entro maggio di ogni anno una relazione sulle attività svolte e pianificate. Il/La Presidente del Consiglio si mantiene comunque in contatto con i/le citati/e componenti per informare il collegio dei capigruppo su nuove disposizioni in preparazione nelle commissioni.

(2) Anche i/le responsabili degli organi insediati presso il Consiglio provinciale presentano al Consiglio provinciale entro maggio di ogni anno la relazione sulle proprie attività prevista dalle leggi provinciali in materia.

(3) Su richiesta del/della Presidente del Consiglio provinciale o di uno/una capogruppo, le persone di cui ai commi 1 e 2 possono essere invitate a un’audizione in Consiglio per illustrare più in dettaglio o integrare la relazione oppure per essere sentite su tematiche specifiche. Il collegio dei capigruppo decide in merito alla richiesta ai sensi di quanto disposto dall’articolo 21, comma 3.

(4) L’audizione è iscritta all’ordine del giorno della successiva seduta consiliare. L’audizione non può superare i 60 minuti. Il/La Presidente del Consiglio può – sentito il collegio dei capigruppo – disporre un prolungamento dell’audizione.

(5) Fatta salva la facoltà del collegio dei capigruppo di decidere all’unanimità sulle modalità e lo svolgimento dell’audizione, inclusi i tempi di intervento, le persone di cui ai commi 1 e 2 possono intervenire dapprima per 15 minuti per illustrare le relazioni presentate. Se sono sentite più persone di una commissione o di un’istituzione, la durata degli interventi è aumentata fino a un massimo di 30 minuti complessivi ripartiti fra i/le rappresentanti presenti. Dopodiché viene aperta la discussione, nell’ambito della quale ogni consigliere/a può parlare e porre domande, anche a più riprese, per un massimo di 5 minuti. Segue la replica delle persone sentite, della durata di non più di 3 minuti per ciascuna.

(6) Dopo la replica, il consigliere o la consigliera può porre nuovamente alle persone sentite le domande a cui non ha avuto risposta. Per rispondere a queste domande, le persone sentite hanno a disposizione altri 3 minuti ciascuna.

129)
L'art. 108/quater è stato inserito dall'art. 43 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
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