(1) I beni immobili e mobili acquistati dal Consiglio, nonché quelli in dotazione al Consiglio e iscritti negli inventari della Provincia, sono inventariati a cura dell'Ufficio di ragioneria del Consiglio in appositi registri, secondo le norme vigenti in materia.
(2) I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in consegna, con apposito verbale, a funzionari responsabili.