(1) Il pagamento delle spese è ordinato mediante mandati di pagamento emessi a cura dell'Ufficio di ragioneria del Consiglio, numerati in ordine progressivo e tratti sull'Istituto incaricato del servizio di tesoreria.
(2) I mandati di pagamento sono firmati dal Presidente del consiglio, dal Segretario generale del consiglio e da un funzionario dell'Ufficio di ragioneria o dai rispettivi sostituti da nominarsi con decreto del Presidente del consiglio.