(1) La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
(2) Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. 9)
(3) Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
(4) La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. 10)11)