(1) Il rapporto di incarico dirigenziale termina:
(2) Nei casi in cui l'ordinamento disciplinare del personale provinciale prevede la sospensione cautelare facoltativa, la stessa può essere limitata al solo incarico dirigenziale qualora il personale dirigenziale accetti il trasferimento ad un'altra struttura dirigenziale.
(3) Rimane salva la particolare disciplina prevista dalla normativa provinciale sulla dirigenza per i direttori di dipartimento e per i segretari particolari dei membri di Giunta.